imposta ipotecaria sulla garanzia per la dilazione del prezzo nella cessione di un alloggio ATER (IACP)


 

Not. Lorenzo Cavalaglio

lcavalaglio@notariato.it

 

La (ex) Conservatoria di Udine vuole riscuotere il 2% di imposta a fronte dell'ipoteca iscritta dall'ATER (ex IACP) per la dilazione del prezzo nella cessione di un alloggio al conduttore.

Ritengo, anche alla luce di uno studio C.N.N., che la cessione sia esente a sensi del D.P.R. 1973/601.

 

 

 


 

Adriano Pischetola

apischetola.2@notariato.it

 

Č, sė, ben vero che il trattamento agevolato ex art. 32, D.P.R. 601/1973, č stato ritenuto estensibile anche agli atti di assegnazione di alloggi effettuata dagli IACP, ma nel presupposto che tali atti fossero posti in essere in attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica (cfr. Cass. 19.04.1991, n.4229; r.m. 03.01.1987, n.252258  e 08.05.1986, n. 250119).

 

Tuttavia, quanto meno con riferimento agli atti di dismissione del patrimonio immobiliare effettuati ai sensi della L. 560/1993, lo Studio CNN 27.07.1995, in CNN Strumenti voce 0740 scheda n. 21.1, ha correttamente rilevato che essi non sembrano potersi equiparare senz'altro a veri e propri strumenti di attuazione dei piani suddetti giā formati, potendo articolarsi lo sviluppo del relativo settore  anche in mancanza di un preesistente piano di costruzione degli alloggi di E.R.P. - non configurandosi, pertanto, detti atti come necessariamente attuativi di un piano (tra l'altro in riferimento alle modalitā acquisitive disciplinate dalla menzionata legge č stato osservato che le alienazioni possono avvenire anche in capo a persone diverse dall'assegnatario, sottoposte alle norme generali dell'ordinamento giuridico e non alle leggi dell'edilizia residenziale pubblica).

 

Le conclusioni cui giunge lo studio sono nel senso dell'applicazione dell'imposta ipotecaria relativa all'iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia del pagamento dilazionato del prezzo di vendita degli alloggi di cui alla legge menzionata nel testo in misura normale e dell'applicazione dell'imposta di trascrizione e catastale attinenti alla cessione in misura fissa , trattandosi di atto soggetto ad IVA e, quindi, non in esenzione da dette ultime imposte, come avrebbe invece consentito un'applicazione - diretta o analogica- dell' art. 32, D.P.R. 601/1973.