imposta ipotecaria sulla garanzia per la dilazione del prezzo
nella cessione di un alloggio ATER (IACP)
Not. Lorenzo
Cavalaglio
La (ex) Conservatoria di Udine
vuole riscuotere il 2% di imposta a fronte dell'ipoteca iscritta dall'ATER
(ex IACP) per la dilazione del prezzo nella cessione di un alloggio al
conduttore.
Ritengo, anche alla luce di uno
studio C.N.N., che la cessione sia esente a sensi del D.P.R. 1973/601.
Adriano
Pischetola
Č, sė, ben vero che il trattamento agevolato ex art. 32,
D.P.R. 601/1973, č stato ritenuto estensibile anche agli atti di assegnazione
di alloggi effettuata dagli IACP, ma nel presupposto che tali atti
fossero posti in essere in attuazione dei piani di edilizia
residenziale pubblica (cfr. Cass. 19.04.1991, n.4229; r.m. 03.01.1987, n.252258
e 08.05.1986, n. 250119).
Tuttavia, quanto meno con riferimento agli atti di
dismissione del patrimonio immobiliare effettuati ai sensi della L. 560/1993, lo
Studio CNN 27.07.1995, in CNN Strumenti voce 0740 scheda n. 21.1,
ha correttamente rilevato che essi non sembrano potersi equiparare
senz'altro a veri e propri strumenti di attuazione dei piani suddetti
giā formati, potendo articolarsi lo sviluppo del relativo settore
anche in mancanza di un preesistente piano di costruzione degli alloggi di E.R.P.
- non configurandosi, pertanto, detti atti come necessariamente attuativi di un
piano (tra l'altro in riferimento alle modalitā acquisitive disciplinate
dalla menzionata legge č stato osservato che le alienazioni possono avvenire
anche in capo a persone diverse dall'assegnatario, sottoposte alle norme
generali dell'ordinamento giuridico e non alle leggi dell'edilizia residenziale
pubblica).
Le conclusioni cui giunge lo studio sono nel senso
dell'applicazione dell'imposta ipotecaria relativa all'iscrizione dell'ipoteca
legale a garanzia del pagamento dilazionato del prezzo di vendita degli alloggi
di cui alla legge menzionata nel testo in misura normale e
dell'applicazione dell'imposta di trascrizione e catastale attinenti alla
cessione in misura fissa , trattandosi di atto soggetto ad IVA e, quindi,
non in esenzione da dette ultime imposte, come avrebbe invece consentito
un'applicazione - diretta o analogica- dell' art. 32, D.P.R. 601/1973.